Legittima difesa: il 5 marzo in Aula


amelia rossi


Il testo, fortemente voluto dalla Lega, arriverà nell’Aula della Camera martedì 5 marzo. Tra le novità la difesa “sempre” legittima e pena più severe per furto, violazione di domicilio e rapina.


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Una difesa “sempre” legittima e pene più severe per tutti quei reati che minano la sicurezza della persona come furto, rapina e violazione di domicilio. Dopo una lunga e accidentata gestazione, l’iter della discussa proposta di legge sulla legittima difesa è giunta al suo epilogo, o quasi. Martedì 5 marzo infatti il disegno di legge contenente le modifiche sull’articolo 52 del codice penale, già approvate dal Senato lo scorso 24 ottobre 2018, farà il suo ingresso nell’Aula della Camera.

Il disegno di legge sulla legittima difesa si compone di nove articoli, attraverso i quali, oltre alle materie della legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, si toccano anche i reati contro il patrimonio e il delitto di violazione di domicilio. Da ciò si spiega la volontà della Commissione giustizia di predisporre un testo unificato.

Ma la novità che costituisce il “pezzo forte” del ministro dell’Interno Matteo Salvini (che ha assicurato la sua presenza martedì in Aula) sta nei primi due articoli del disegno di legge. In estrema sintesi, questi porterebbero a richiamare in qualsiasi circostanza il rapporto di proporzionalità tra l’offesa e la difesa. Quindi, ad assicurare lo stato di assoluta impunibilità a chi fa uso di armi per contrastare un possibile pericolo d’aggressione. Inoltre, il Senato ha introdotto anche il criterio del «grave turbamento» accanto a quello di minorata difesa come causa di non reato per chi fa uso di armi legalmente detenute. L’attuale articolo 52, infatti, prevede che non sia punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Il ddl invece prevede che la difesa diventi “sempre” legittima e sussista il suddetto rapporto di proporzione nei casi di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Insomma un cambiamento drastico e per questo i detrattori della riforma (ad esempio l’Anm) vedono una preoccupante deriva giustizialista, nonostante dalla Lega giungano rassicurazioni sull’esclusione di ogni rischio «far west».

La riforma modifica anche l’articolo 55 del codice penale, che disciplina l’eccesso colposo di legittima difesa, introducendovi un nuovo comma secondo il quale la punibilità è esclusa, come già accennato in precedenza in casi di azione in stato di grave turbamento dovuto dalla situazione di pericolo in atto. Nel testo, inoltre, vengono inasprite le pene per un’ampia platea di reati.Per la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), ad esempio, la forbice delle sanzioni passa da uno a quattro anni, dagli attuali sei mesi a tre anni. Per il furto (624 bis c.p.), invece, la sanzione prevista (oltre alla multa da 927 euro a 1.500 euro) è la reclusione da quattro a sette anni, in luogo della soglia da tre a sei anni. Pene più severe anche per il reato di rapina (628 c.p.), con il massimo della sanzione che resta 10 anni di reclusione, ma con il minimo passa da 4 a 5 anni di reclusione, con la pena pecuniaria che passa che passa da 2000 euro di minimo (anziché 1290) fino a massimo 4000 euro (anziché 3098).

Alessia Guerrieri

Avvenire

2 marzo 2019

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