30 x 30: Art. 26 “L’Onda ha il suo diritto”


La redazione


Oggi, venerdì 5 dicembre 2008, leggiamo insieme il ventiseiesimo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Segue il commento del prof. Antonio Papisca.


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30 x 30: Art. 26  “L’Onda ha il suo diritto”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 giorni x 30 articoli
Verso il 10 dicembre 2008: leggiamo insieme ogni giorno un articolo
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Art. 26
“L’Onda ha il suo diritto”

La Tavola della pace rinnova l’appello ai direttori dei TG della RAI:
bastano pochi secondi al giorno nei TG

Oggi, venerdì 5 dicembre 2008, leggiamo insieme il ventiseiesimo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Articolo 26
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

“1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”.

Segue il commento del prof. Antonio Papisca.

“La traduzione italiana ufficiale di “education” in “istruzione” può essere fuorviante. “Education” comprende sia l’istruzione – trasmissione di dati cognitivi presuntivamente ‘neutri’ – sia l’educazione quale processo più ampio che insieme con i blocchi cognitivi della storia, del latino, della fisica, ecc., propone valori ed opera per la loro volontaria interiorizzazione da parte dei discenti.
Il tradizionale modo di concepire l’istruzione scolastica è per così dire sospettoso nei riguardi dei valori. L’educazione non teme di contaminarsi da valori, non sarebbe educazione se avesse questo timore. Ma quali valori per quale educazione finalizzata a quali obiettivi?
Il secondo comma dell’Articolo 26, pur nella sintesi del suo enunciato, dà la risposta. Il primo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è ancora più esplicito quanto a contenuti e finalità dell’educazione:
“1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.
Il secondo comma di questo Articolo definisce in maniera puntuale quali devono essere i cardini di un sistema educativo che sia congruo rispetto ai contenuti e alle finalità del processo educativo quale prima definito: “l’istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano di eguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione obbligatoria…deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio, e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante”.
Ai sensi del vigente  Diritto internazionale l’istituzione di scuole private rientra fra i diritti di libertà, il cui esercizio deve essere conforme a quanto prescritto dal quarto comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale:
“Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti d’istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato”. Il quale Stato, a sua volta, dovrà rispettare quanto disposto dal citato 1° paragrafo. Insomma priorità viene data alla scuola pubblica, ma sia questa sia la scuola privata devono impartire un’educazione che, per i contenuti essenziali riguardanti i diritti della persona, la pace e la solidarietà, deve essere la stessa.
Il Diritto internazionale dei diritti umani fissa dunque dei paletti molto chiari. E’ legittimo chiedersi se, soprattutto per quanto riguarda contenuti e finalità, i Ministri che si sono succeduti in Italia alla Pubblica Istruzione abbiano preso visione diretta delle norme internazionali sopra citate.
Al di là di polemiche vetero-ideologiche o neo-ideologiche su scuola pubblica e privata, resta il dato del calvario fatto subire all’educazione civica. Il Diritto internazionale dice giustamente che questa è il nucleo centrale del disegno educativo finalizzato a formare la persona-cittadino/a.
L’UNESCO si è fatta carico di elucidare contenuti e metodologia dell’educazione civica già nel 1974 con la Raccomandazione “sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali sull’educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali”. I contenuti riguardano dunque i diritti umani, la pace, la solidarietà, il dialogo interculturale, la cittadinanza attiva. Questo documento è un efficace compendio di pedagogia e di didattica, rimane un ‘classico’. Ovviamente, esso va integrato dalla abbondante documentazione che è stata prodotta in relazione ai vari ‘anni’ e ‘decenni’ delle Nazioni Unite dedicati all’educazione alla pace, alla nonviolenza, sempre in relazione al paradigma dei diritti umani.  Rimane fermo che l’educazione civica deve essere interdisciplinare, partecipata, trasversale ai vari insegnamenti, orientata all’azione.
Chi educa deve preoccuparsi di indicare percorsi d’azione, in costante interazione con il territorio, cioè con gli amministratori locali e le associazioni e i gruppi di volontariato. Naturalmente, è fondamentale l’interazione con le famiglie, proprio sul terreno dell’educazione civica che, in questo contesto, diventa fertile co-educazione dove devono incontrarsi, non scontrarsi, la responsabilità degli insegnanti-educatori, i diritti dei bambini e degli adolescenti, i diritti-doveri-responsabilità dei genitori.
Con riferimento ai figli, particolarmente delicata si presenta l’applicazione del secondo comma dell’Articolo 26 della Dichiarazione universale specificato da quanto dispone il terzo comma dell’Articolo 13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: “Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni”.
A partire dall’entrata in vigore nel 1990 della Convenzione internazionale sui diritti dei bambini e dei minori, questi hanno diritti internazionalmente riconosciuti (diritti ‘rafforzati’ in ragione dell’età), i quali devono pertanto essere garantiti, oltre che a scuola, anche e soprattutto nell’ambiente familiare. I ragazzi sono riconosciuti come titolari di diritti fondamentali, anche civili e politici. Recita l’Articolo 12 della suddetta Convenzione: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”. Incalza l’Articolo 14: “1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest’ultimo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità”.
Il messaggio per i genitori è che i loro figli sono ‘soggetti’ e non ‘oggetti’ e che in concreto bisogna agire nel “superiore interesse dei bambini”, come proclama l’Articolo 3 della citata Convenzione internazionale. Altrimenti detto, ai diritti dei bambini, più che i diritti dei genitori, corrispondono i doveri dei genitori.”

Antonio Papisca
Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova (antonino.papisca@unipd.it).

Tutte le attività promosse in vista del 10 dicembre sono pubblicate sul sito: www.perlapace.it.

Perugia, 5 dicembre 2008

Ufficio Stampa Tavola della pace
Floriana Lenti 338/4770151
tel. +39  075 5734830 – Fax +39 075 5721234
stampa@perlapace.it – www.perlapace.it

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