30 x 30: Art. 17 “Senza egoismi”
La redazione
Oggi, mercoledì 26 novembre 2008, leggiamo insieme il diciassettesimo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Segue il commento del prof. Antonio Papisca.
Verso il 10 dicembre 2008: leggiamo insieme ogni giorno un articolo
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Art. 17
“Senza egoismi”
La Tavola della pace rinnova l’appello ai direttori dei TG della RAI:
bastano pochi secondi al giorno nei TG
Oggi, mercoledì 26 novembre 2008, leggiamo insieme il diciassettesimo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Articolo 17 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
“1. Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà”.
Segue il commento del prof. Antonio Papisca.
“La proprietà ha come oggetto un ‘bene’, materiale o immateriale che sia: oltre che la proprietà di una casa o di un appezzamento di terreno o di uno stabilimento balneare, c’è la proprietà intellettuale (di brevetti, di idee, di composizioni musicali e altre opere artistiche (copyright, c’è il reato di ‘plagio’…).
L’articolo 42 della Costituzione italiana stabilisce che “la proprietà è pubblica o privata”, che “i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati” e che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
A sua volta, l’articolo 1 del Protocollo (1952) allegato alla Convenzione europea dei diritti umani e libertà fondamentali del 1950 recita: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. La disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Il diritto alla proprietà è a cavallo tra la sfera dei diritti di libertà e quella dei diritti economici e sociali.
Il riferimento a ‘funzione sociale’, ‘accessibilità a tutti’, ‘interesse generale’, ‘limiti’, fa trasparire, da un lato, la preoccupazione che ci sia comunque una sopraordinata vigilanza pubblica sulla materia, dall’altro, quello che è, e sarà, un dibattito sempre aperto sulla questione se il diritto di proprietà sia compatibile con tutti gli altri diritti umani, addirittura con principi fondamentali quali l’universalità dei diritti e l’eguaglianza ontica dei soggetti-titolari dei diritti.
Di questo dibattito sono espressione significativa i due Patti internazionali del 1966, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. In questi due pilastri del Diritto universale dei diritti umani non c’è traccia dell’articolo 17 della Dichiarazione universale. Come noto, i due Patti furono adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1966, in piena era bipolare di confrontazione ideologica, politica e militare tra i Blocchi dell’Est e dell’Ovest: il primo, fautore dell’economia pianificata e di forme, più o meno integrali, di collettivismo, il secondo, alfiere del liberismo economico, più o meno temperato da principi di economia sociale di mercato. Il disaccordo sul modo di concepire la società e l’economia è la ragione principale per cui i diritti fondamentali furono separatamente catalogati in due distinti trattati internazionali, in barba al principio dello loro interdipendenza e indissociabilità. C’è da aggiungere che, in quell’epoca, accedevano all’ONU i paesi di recente indipendenza dal dominio coloniale, quasi tutti portatori di culture politiche di marcato orientamento ‘socialista’.
Il riconoscimento del diritto alla proprietà come diritto fondamentale figura invece, oltre che nel citato Protocollo europeo, anche nella Convenzione interamericana del 1969 (articolo 21), nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981 (articolo 14), nella Carta araba dei diritti umani del 2004 (art.31).
In tutti questi strumenti giuridici è sempre fatto riferimento ai limiti che discendono dalle esigenze di utilità sociale.
La domanda che sorge spontanea è se tutti i beni materiali (ed eventuali connessi ‘servizi’) possano costituire oggetto di proprietà da parte di singoli, di gruppi o di enti privati. E’ lecito chiedersi se al di là del criterio dell’utilità e della funzione sociale, ci sia una qualche preclusione di carattere ancora più forte alla proprietà di beni. Esistono beni che sono comuni per loro stessa natura oltre che per loro destinazione d’uso. Mi riferisco in particolare ai ‘beni comuni globali’ (global common goods), di cui sono titolari, solidarmente insieme, “tutti i membri della famiglia umana”.
L’acqua certamente non può costituire oggetto di proprietà privata. Essa è un bene comune globale. C’è una vasta mobilitazione su scala mondiale perché venga riconosciuto il diritto all’acqua quale diritto fondamentale. Le proposte sul come tradurre il riconoscimento giuridico paiono convergere per l’adozione, da parte delle Nazioni Unite, di una convenzione a sé stante o, forse più realisticamente, di un Protocollo da aggiungere al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Nel 2007, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha sottoposto alla consultazione degli stati e delle ONG un documento intitolato “Principi-guida su povertà estrema e diritti umani: i diritti del Povero”, in cui, tra l’altro, ci si riferisce all’acqua come ad un diritto umano fondamentale. Il Governo italiano e alcune ONG hanno proposto di completare l’espressione “diritto all’acqua” con “bene comune globale”.
Tra i beni comuni globali figurano certamente quelli ricompresi nel “Patrimonio comune dell’umanità” (monumenti, beni artistici, paesaggistici) sul quale vigila l’Unesco. L’Italia è una porzione molto consistente di questo World Heritage.
Io mi azzardo a dire che tutte le grandi risorse naturali (a cominciare da quelle energetiche) costituiscono, devono costituire beni comuni globali.
Il diritto alla proprietà può significare egoismo, esclusione, discriminazione. Proviamo allora a considerare ed esercitare il singolo diritto in un’ottica di civismo universale. Non soltanto i beni comuni globali, ma anche i beni oggetto di ‘proprietà’, privata o pubblica che sia, sono porzioni del Bene Comune Globale per antonomasia, la Terra: con le sue coltivazioni, le sue montagne, le sue foreste, i suoi campi, i suoi deserti, i suoi mari, la sua atmosfera, i suoi animali, i suoi templi religiosi, le nostre case. Intendo dire che i ‘beni’ oggetto di proprietà sono parti di un Tutto, che bisogna coltivare e preservare nell’ottica della condivisione, dell’aiuto reciproco e della responsabilità di garantire i diritti delle generazioni future. Per gestire i beni comuni globali, oltre che il civismo universale dei singoli e dei gruppi, occorrono istituzioni di governance su più livelli: dal Comune fino all’ONU, che operino nell’ottica dell’economia di giustizia sociale e della salvaguardia dei beni del creato.
Per concludere su un tema per il quale, come d’altronde per tutti gli altri articoli della Dichiarazione, non basta un intero corso universitario: ci sono ‘beni’ che si sottraggono per loro natura a qualsiasi considerazione di ordine per così dire catastale. Sono quei beni che più se ne fruisce, più si moltiplicano e aprono orizzonti di immensa liberazione: i beni spirituali.”
Antonio Papisca
Cattedra UNESCO “Diritti umani, democrazia e pace” presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova (antonino.papisca@unipd.it).
Tutte le attività promosse in vista del 10 dicembre sono pubblicate sul sito: www.perlapace.it.
Perugia, 26 novembre 2008
Floriana Lenti 338/4770151
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