Agenzia delle entrate: “Cinque per mille solo a enti di diritto privato”
Redattore Sociale
Tra le associazioni e le fondazioni riconosciute soltanto gli enti di diritto privato sono ammessi tra i destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef.
Essenziale, quindi, per rientrare nella platea dei destinatari del beneficio e' l'aver ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica. Conseguentemente, l'esserne privi comportera' l'esclusione dall'elenco del volontariato. Lo chiarisce la Circolare n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, che passa in rassegna i profili, inclusi quelli operativi, dei soggetti che possono accedere al beneficio.
In particolare, continua il documento di prassi, l'assenza di fini di lucro costituisce un elemento dirimente, quindi essenziale, per l'attribuzione del cinque per mille. La Circolare precisa, inoltre, che gli enti che hanno cessato la propria attivita', o l'attivita' che da' diritto al beneficio, non hanno diritto a percepire il contributo. Dunque, qualora la quota spettante del 5 per mille sia stata gia' erogata, questa deve essere recuperata.
Riguardo l'esclusione degli enti pubblici, continua il documento di prassi, qualora il contributo sia stato gia' corrisposto, comunque deve essere recuperato. L'assenza dei requisiti previsti dalla norma, infatti, non consente a questi enti di partecipare alla ripartizione della quota del cinque per mille dell'Irpef.
Tra le modalita' ritenute essenziali per lo svolgimento delle attivita' nei settori propri delle Onlus, e del volontariato, l'assenza dei fini di lucro costituisce il carattere dirimente, quindi decisivo per aprire la via al 5per mille, anche per le associazioni e per le fondazioni riconosciute. Nel dettaglio, ricorda la Circolare n.56/E, questo requisito comporta il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione nonche' di fondi riserve o capitale. Condizioni cui s'aggiunge il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita'.
Infine, chiarisce il documento di prassi, gli enti che hanno cessato la propria attivita', o l'attivita' specifica che da' diritto al beneficio, non hanno diritto a percepire il contributo e qualora l'importo spettante sia stato gia' erogato deve essere recuperato. In merito alla tempistica, questa disposizione s'intende applicata a decorrere dall'esercizio finanziario 2006. Pertanto, le somme relative al cinque per mille non devono essere erogate qualora ricorrano nei confronti dell'ente beneficiario le condizioni descritte. Si precisa, inoltre, che l'erogazione delle somme, e il loro eventuale recupero, rientrano nelle attribuzioni del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Fonte: www.redattoresociale.it
10 Dicembre 2010